Statuto

Associazione di Promozione Sociale “Associazione musicale folcloristica triestina Vecia Trieste APS ”

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

  1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), un’associazione, non riconosciuta, di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste APS”, da ora in avanti denominata “Associazione”.
  2. L’associazione ha la sede legale nel Comune di Muggia (TS), alla Via D’Annunzio, n. 26. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
  3. L’Associazione potrà istituire o sopprimere sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopo

  1. L’associazione è retta e disciplinata secondo i principi della democraticità, della solidarietà, è apolitica, apartitica e aconfessionale;
  2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività d’interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  3. Essa opera, in via esclusiva o principale, nei seguenti ambiti indicati all’art. 5 comma del D.Lgs. 117/17:
    • i) organizzazione e gestione di attività; culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    • k) Organizzazione e gestione di attività turistiche d’interesse sociale, culturale o religioso;

ART. 3 - Finalità

  1. L’associazione persegue le seguenti finalità:
    1. Promuovere la formazione degli associati alla musica;
    2. Promuovere lo spirito di colleganza e di amicizia tra gli associati;
    3. Promuovere le iniziative atte a sviluppare le capacità morali, culturali, intellettuali e artistiche degli associati;
    4. Promuovere e divulgare la cultura europea carnevalesca; in specie quella musicale;
    5. Promuovere la ricerca, lo studio, la divulgazione della cultura folcloristica anche attraverso fiere e altre vie di comunicazione.

ART. 4 - Attività

  1. Per raggiungere i suddetti scopi l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    1. attività culturali: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi, registrazioni audio e video da pubblicare e diffondere attraverso gli strumenti digitali ritenuti più opportuni, realizzazione e diffusione di materiale informativo, programmazione di viaggi e soggiorni turistici con finalità di incontro, scambio e approfondimento delle diverse tecniche e culture musicali disponibili nella propria e in altre realtà territoriali, in Italia come all’estero;
    2. attività di formazione: corsi di formazione a breve e lungo termine, corsi monotematici, aggiornamenti teorico/pratici;
    3. ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
  2. Per il perseguimento dello scopo sociale l’associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o con privati e partecipare a pubblici appalti.
  3. Ai fini dello svolgimento delle sopraelencate attività, l’associazione sarà libera di aderire a organismi locali, nazionali, internazionali, nonché collaborare con soggetti pubblici o privati, che ne condividano le finalità.
  4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.
  5. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività d’interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 5 - Associati

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
  2. L’associazione è aperta all’ammissione di tutti coloro che ne condividono gli scopi e s’impegnano a contribuire alla loro realizzazione senza alcuna limitazione in riferimento a condizioni economiche, discriminazioni di genere, religione o altra natura, non si prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, di quote associative;
  3. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze;
  4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall’Organo di amministrazione.
  5. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
  6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 - Procedura di ammissione

  1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
    • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    • dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale svolte
  3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
  4. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima convocazione.
  6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • frequentare i locali dell’associazione
    • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione
    • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
    • prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
  2. Gli associati hanno l’obbligo di:
    • rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
    • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
    • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea, pena la perdita della qualifica di associato.

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, o non provvede al versamento della quota associativa annuale, dopo essere stato ascoltato sul punto, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto.
  3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  4. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
  5. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
  6. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
  7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 - Organi

  1. Sono organi dell’associazione:
    • l’Assemblea;
    • l’Organo di amministrazione;
    • il Presidente;
    • l’Organo di Controllo;
    • Il Revisore Legale dei Conti;

ART. 10 - Assemblea

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
  2. Ciascun associato ha un voto.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
  4. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, ove compatibili.
  5. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
  6. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  7. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  8. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    2. approva il bilancio di esercizio;
    3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    4. delibera sull'esclusione degli associati;
    5. delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del c.c.);
    6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento associativo;
    7. delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art.21 c.3 del c.c.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  9. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  10. E’ consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l’identità. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea (ex art. 2370 c.c. e art. 24 del D. Lgs. 117/2017).
  11. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  13. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati
  14. ART. 11 - Organo di Amministrazione

    1. L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
    2. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
    3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
        eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    4. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    5. predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
    6. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    7. deliberare l’ammissione degli associati;
    8. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    9. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
    10. redigere il regolamento associativo;
    11. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o a essa affidati.
  15. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di 3 componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni, gli stessi sono rieleggibili.
  16. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d’ineleggibilità e di decadenza.
  17. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  18. E’ ammessa la presenza alla riunione dell’Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione (ex art. 2388 c.c. in coerenza al combinato disposto degli artt. 2370 c.c. e 24 del D. Lgs. 117/2017).
  19. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
  20. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
  21. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

>ART. 12 - Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni, in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - L'organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.

ART. 14 - Il revisore legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 11 7/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 - Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 - Bilancio di esercizio

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 19 - Libri

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
    1. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
    2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
    4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell’Associazione, previa richiesta e fissazione di appuntamento.

ART. 20 - Volontari

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 - Lavoratori

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22 - Convenzioni

  1. Le convenzioni tra l’associazione e le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 56 comma 1, del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  1. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, ove compatibile, dal Codice civile.